Sportello informativo

L’assegno al nucleo familiare – che cos’è, a chi spetta

L’assegno al nucleo familiare (A.N.F.) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente,

i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge.

A QUALI LAVORATORI SPETTA

  • Lavoratori dipendenti in attività;
  • disoccupati indennizzati;
  • lavoratori cassintegrati;
  • lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori assenti per malattia o maternità;
  • lavoratori richiamati alle armi;
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
  • persone assistite per tubercolosi;
  • pensionati ex lavoratori dipendenti;
  • caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, agli armatori e ai proprietari armatori;
  • soci di cooperative.

L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part-time.

I REQUISITI

Per il pagamento dell’assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Quali redditi si considerano
Ai fini del diritto all’assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi – se superiori a € 1.032,91 – quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte.
I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano

  • Pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • pensioni di guerra;
  • rendite Inail;
  • indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
  • le indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
  • le indennità di frequenza ai minori mutilati e agli invalidi civili;
  • gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
  • le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
  • le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
  • i trattamenti di famiglia;
  • i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
  • gli arretrati delle integrazioni salariali.

A QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare:

  • il richiedente l’assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
  • i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo anche se:

  • non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta);
  • non sono a carico del richiedente;
  • non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero ha diritto all’assegno se è cittadino della Comunità europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all’assegno solo se risiede in Italia).

L’assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenne o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA

Dal 1° aprile la domanda di assegni familiari non è più cartacea, ma si può presentare solo online sul sito dell’INPS o tramite patronato.

Francesco Martini