Potestà genitoriale e genitorialità responsabile

“È del mondo che sono i figli: ai genitori l’obbligo di contribuire per quanto possibile alla loro educazione…ad uno sviluppo sereno del bambino”.

Così Carlo Alfredo Moro delinea la funzione genitoriale, che in ragione dei principi costituzionali e sovranazionali recepiti dal nostro Ordinamento si imponeva all’attenzione del legislatore ancor prima della riforma. In linea con il mutamento delle relazioni giuridiche tra genitori e figli, fondamentale è l’importanza del ruolo dei genitori, della loro funzione di garanzia e di responsabilità. Garanzia rispetto al diritto del bambino ad essere amato ad avere delle valide figure di riferimento che lo confortano e si prendono cura di lui, tutelandone la salute fisica e mentale. Responsabilità rispetto alla relazione genitoriale e al rapporto di fiducia, nonché alla omessa protezione verso i figli, e conseguente negazione dei loro bisogni di accudimento e di protezione.

Il bambino è una persona, un essere umano a tutti gli effetti e con tutte le garanzie e i diritti riconosciuti dalla legge (Articoli 2 e 3 della Costituzione). La minore età è mero dato anagrafico e non una condizione di inferiorità. Con la legge istitutiva dell’Autorità Garante  per l’infanzia e l’adolescenza, la numero 112 del 12 luglio 2011, l’art. 3 sembra delineare un vero statuto dei diritti della persona di minore età, a cominciare dal comma 1 lettera a) in cui si legge “diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia”. È un monito  per ogni famiglia, perché ogni persona di minore età deve essere accolta ed educata in seno alla propria famiglia e non  maltrattata o abusata come invece accade di frequente.  Di rilievo il richiamo costituzionale  al diritto alla salute e al diritto all’istruzione di cui agli articoli 32 e 33 della Costituzione, quali diritti fondamentali al benessere della persona soprattutto di minore età, come si legge nella lettera e): “[…] alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell’accesso all’istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura”. Si rimarcano i diritti fondamentali delle persone di minore età, diritti che concorrono allo sviluppo armonico e globale della personalità: diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute. Si parla dei diritti civili e sociali richiamando ancora una volta la costituzione all’art. 117 e la Convenzione di New York,  a conferma che la persona di minore età è pienamente persona indipendentemente dalla sua capacità d’agire. Si prescrive “la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza”, cultura troppo spesso ignorata .

Ogni bambino ha proprie caratteristiche che devono essere rispettate e non violentate; esigenze fondamentali da soddisfare per un equilibrato sviluppo della sua personalità. La violenza nei legami intimi, che vede come vittime indifese e maggiormente esposte proprio i bambini, è considerata un fenomeno sommerso e difficilmente rilevabile proprio perché agito all’interno di una relazione familiare, in una cultura che fino poco tempo fa considerava i figli di proprietà del padre, giustificando atti di violenza in nome della responsabilità educativa e dello ius corrigendi. La patria potestà, eredità del diritto romano, era esercitata dal padre e solo in caso di sua morte, lontananza o impedimento, dalla madre. “Patria potestà, casa paterna e titolarità paterna del potere correttivo erano nozioni che facevano riferimento al padre come unica figura normativa della famiglia verso i figli”. Simmetricamente la moglie era soggetta alla “potestà maritale” del marito definito capo della famiglia” (P. Pazè, Dalla Patria potestà alla responsabilità genitoriale, 2007).

In nome dell’esercizio di una potestà monocratica il padre, padre padrone titolare della patria potestà e di un diritto di proprietà sul figlio in ragione del legame di sangue nel caso di cattiva condotta del figlio, deteneva il potere coercitivo fondato sulla forza di disporre della libertà del proprio figlio, rinchiudendolo in un istituto di correzione, seppure con l’autorizzazione del Presidente del Tribunale per i minorenni ( Articoli 315, 316 e 319 c.c.).

Solo dopo la seconda guerra mondiale, con la redazione e l’approvazione della costituzione il concetto di patria potestà entra in crisi e viene sostituito da quello più mite di potestà genitoriale, affermando l’uguaglianza dei genitori nei rapporti con i figli e attribuendo ad entrambi  l’esercizio congiunto della potestà, ormai su un piano di simmetria nella relazione coniugale, ma non ancora di quella genitoriale.

Costituisce un limite alla potestà genitoriale anche l’interesse della società verso la famiglia e le relazioni che si sviluppano al suo interno, nell’ottica di una tutela pubblicistica della famiglia. Come ha affermato la Corte Costituzionale: “la potestà dei genitori nei confronti del bambino è riconosciuta dall’art. 30, primo e secondo comma della Costituzione non come loro libertà personale, ma come diritto dovere che trova nell’interesse del figlio la sua funzione ed il suo limite. E la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all’esercizio della potestà genitoriale. È appunto questo il fondamento costituzionale degli artt. 330 e 333 c.c. che consentono al giudice allorquando i genitori vengono meno ai loro obblighi pregiudicando beni  fondamentali del minore, quali la salute, l’istruzione, di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie (Cfr. Corte Costituzionale, Sent. N. 132/1992)”.

La tradizionale distinzione della dottrina fra titolarità della potestà e suo esercizio, basata sulla originaria formulazione dell’art. 316 c.c., per il quale il figlio minore era soggetto alla potestà dei genitori, ma tale potestà era esercitata dal padre, viene di molto affievolita prima dalla riforma del 1975, poi dalla riforma dell’art. 155 c.c. introdotta dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54, e, attualmente, dall’art. 337 ter. introdotto dal D.Lgs. 154/2013, che rende ancora più evanescente il concetto di potestà genitoriale che, anzi viene completamente sostituito da quello di responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale viene, dunque, esercitata da entrambi i genitori anche qualora essi cessino la convivenza (affidamento condiviso), affermando con forza il principio alla bigenitorialità, tipico diritto relazionale di cui sono titolari non solo il figlio nei confronti dei genitori, ma i genitori nei confronti del figlio ed i genitori tra loro, anche se non più conviventi, nell’ambito di rapporti diadici e triadici tipici ed essenziali al sistema famiglia.

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SUI FIGLI

I vostri figli non sono i vostri figli.

 Sono i figli e le figlie dell’ardore che la Vita ha per sé stessa.

 Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi,

 e non vi appartengono benché viviate insieme.

 Potete dar loro il vostro amore, ma non i vostri pensieri,

 poiché essi hanno i propri pensieri.

 Potete custodire i loro corpi, ma non le loro anime,

 poiché abitano case future, che neppure in sogno potreste visitare.

 Potete sforzarvi di essere simili a loro,

 ma non cercate di rendere essi simili a voi,

 poiché la vita procede e non si attarda su ieri.

 Voi siete gli archi da cui i vostri figli come frecce vive,

 sono scoccati lontano.

da “IL PROFETA” DI KAHLIL GIBRAN

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Che cosa significa giuridicamente responsabilità genitoriale? Il legislatore non mantiene la vecchia terminologia sostituendo il termine “potestà” con “responsabilità”, né fornisce una compiuta e valida definizione giuridica di responsabilità, che viene delineata come “un modo di esercizio della potestà”. Nel linguaggio giuridico secondo la dottrina maggioritaria sostenuta da  C.M. Bianca, Ferrando, Al Mureden, Porcelli, il termine responsabilità genitoriale sostituisce quello di potestà, appartenente ad una cultura più squisitamente patriarcale, fondata sul controllo disciplinare, e sullo ius corrigendi, in cui i rapporti tra genitori e figli sono di tipo asimmetrico e adultocentrico.

Titolare della responsabilità genitoriale è qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore, quale strumento funzionale finalizzato alle esigenze di crescita del figlio minore, con funzione educativa, attraverso il quale il genitore adempie i propri doveri  nell’interesse del figlio, tenendo conto delle necessità di sviluppo della sua personalità anziché delle proprie aspettative.

Già da tempo in alcuni documenti internazionali non si parlava più di potestà dei genitori, ma si utilizzava il termine di responsabilità genitoriale, definita come l’insieme di diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge, o di un accordo in vigore, riguardanti  la persona o i beni del minore, con particolare riferimento al diritto di affidamento, inteso quale insieme di diritti e doveri concernenti la cura della persona del minore (Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003 già pienamente efficace in Italia; Convenzione de L’Aja del 19 ottobre 1996).

Con il D.Lgs. 154/2013 il legislatore non opera una mera sostituzione concettuale, ma arricchisce il termine “responsabilità genitoriale” di significati dal forte contenuto educativo e simbolico, dando spazio ad un novo modello di genitorialità  responsabile e al conseguente dovere di cura e di assistenza all’interesse del figlio minore, interesse che assume oggi rilievo pubblicistico ai fini della tutela giuridica. Si impone dunque all’ordinamento giuridico la necessità di effettuare una valutazione della responsabilità sociale dei genitori non protettivi rispetto alla lesione del bene da tutelare, il superiore interesse del minore.

La Corte Costituzionale chiarisce che: “L’interesse superiore del minore deve ricevere preminente considerazione…si tratta di un interesse che si concreta nel conservare o nel raggiungere appropriati equilibri affettivi, nonché nel ricevere educazione e idonea collocazione sociale” (Corte Costituzionale Sentenza  N. 341/1990). In questo contesto si inserisce il nuovo articolo 316 del codice civile, che al comma 1 fornisce una diversa e più moderna configurazione della responsabilità genitoriale che deve essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Il rinnovato contesto socio culturale impone una riforma che non è solo concettuale e non riguarda solo il nostro Paese.

Da una prospettiva più squisitamente socio-pedagocica e psicologica, si comprendono bene le ragioni che hanno indotto il legislatore a condurre a termine il percorso di abbandono della nozione di potestà sostituendola con quella ben più pregnante di responsabilità genitoriale, nel senso di genitorialità responsabile, attribuendo così rinnovata importanza sociale all’infanzia. Ecco, dunque, il momento fondamentale del riconoscimento sul piano giuridico di interessi  specifici, nonché l’attribuzione di diritti al bambino a cui viene attribuita una propria individualità e soggettività.

Carmen Dello Iacono