ASSUNZIONI DISABILI: NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del Decreto Legislativo Jobs Act n.81/2015 che ha di fatto modificato la Legge 68/99,  è stato disposto per le aziende l’obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili, al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità fisica o psichica.

Cosa cambia? 

L’obbligo di assunzione del soggetto riservatario insorge in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti (non più dal sedicesimo) e varia in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:

  • da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;
  • da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
  • oltre 50: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

Tutte le aziende che occupano più di 14 dipendenti, sono dunque obbligate a riservare una quota destinata a: invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, non vedenti e sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Come si calcola il numero di disabili da assumere?

La base di calcolo da prendere a riferimento per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi; i disabili già in forza; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”; gli apprendisti; i lavoratori con contratto di formazione-lavoro.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.185/2016, i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva ma devono avere una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica. 

Sospensione temporanea ed esonero parziale

L’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili è sospeso, temporaneamente, nei confronti delle imprese:

  • in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale;
  • in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione;
  • che stipulano contratti di solidarietà;
  • in mobilità, limitatamente alla durata della mobilità. Qualora la procedura si concluda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno ;
  • che hanno sottoscritto degli accordi di incentivo all’esodo ai sensi dell’art. 4, commi 1-7 della Legge 92/2012.

Nei casi sopra indicati, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

L’esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili interessa i datori di lavoro che per le speciali condizioni dell’attività lavorativa aziendale (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille) non possono occupare l’intera percentuale e, a fronte della presentazione dell’apposita richiesta, hanno ottenuto l’autorizzazione al parziale esonero dall’obbligo di assunzione. Esso può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero parziale si sostanzia nel versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non assunto. L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile.

Il D.Lgs. n. 151/2015 istituisce, infine, una “Banca dati del collocamento mirato”, nella quale confluiranno tutte le informazioni sui datori di lavoro (pubblici e privati) e sui lavoratori destinatari delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.