NOVITÀ CONGEDO PARENTALE (maternità facoltativa)

Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino (prima era 8 anni) per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. La riforma eleva anche da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore che fruisce di periodi di congedo parentale ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino non sono in alcun caso indennizzati. Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:

WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it – Servizi on line);

Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al n. 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla HYPERLINK “https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b&lastMenu=5770&iMenu=1&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+139+del+17-07-2015.htm” \o “Visualizza il file in formato HTM” Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015.

CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA

La legge 24 dicembre 2012, n.228 ha introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.

La domanda di congedo parentale su base oraria deve essere presentata all’Inps telematicamente attraverso gli stessi canali (web – contact center integrato – patronato) del congedo parentale fruito in modalità continuativa, giornaliera o mensile, ma mediante un’apposita domanda. Per le modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella HYPERLINK “https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5673%3b&lastMenu=5770&iMenu=1&sURL=%2fcircolari%2fCircolare+numero+152+del+18-08-2015.htm” Circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.

RIPOSI GIORNALIERI

Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti, fino all’anno di vita del bambino e nel caso di adozioni o affidamento entro un anno dalla data di ingresso del minore in famiglia, hanno diritto a:

2 ore al giorno di riposo giornaliero per “allattamento”, se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore giornaliere;

1 ora al giorno di riposo giornaliero per “allattamento” se l’orario stesso è inferiore alle 6 ore;

I riposi si raddoppiano nei casi di:

adozione o affidamento di 2 o più bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia anche in date diverse;

parto gemellare o plurimo.

L’indennità spettante è pari all’ammontare dell’intera retribuzione. La domanda, per lavoratrici/lavoratori dipendenti, deve essere consegnata prima dell’inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto: direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro (nessuna domanda va presentata all’INPS) per le lavoratrici; sia alla Sede INPS di appartenenza che al proprio datore di lavoro per i lavoratori.

RINUNCIA AL CONGEDO PARENTALE

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n.81, ha previsto la possibilità per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento.

HYPERLINK “http://www.inps.it” www.inps.it