L’esperto risponde – Legge 5 febbraio 1992, n. 104 a chi spetta e come fruirne

Buongiorno, vorrei sapere come richiedere i permessi relativi ai benefici della Legge 104, mi occorrerebbero inoltre chiarimenti sulle modalità di individuazione dei beneficiari e vorrei sapere qual è il trattamento economico nei giorni di assenza dal lavoro.  (N.I.)

La legge 5 febbraio 1992, n. 104 rubricata legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili è una legge della Repubblica Italiana che tutela e promuove i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro familiari che se ne prendono cura.

Hanno diritto a chiedere di diventare beneficiari della 104:

  • disabili gravi;
  • genitori di figli disabili gravi;
  • coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di familiari disabili gravi;
  • parenti e affini entro il 3° grado di disabili gravi.

Hanno diritto a giorni o ore di permessi retribuiti per la cura e l’assistenza dei disabili (art. 33 L. 104/92 e art. 33 Dlgs. 151/2001):

  • Lavoratore dipendente maggiorenne portatore di handicap grave;
  • Lavoratori dipendenti genitori del disabile (naturali, adottivi o affidatari);
  • coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile.

I permessi, spettanti a un unico lavoratore per assistere lo stesso disabile non ricoverato a tempo pieno, sono concessi dal datore di lavoro previa domanda telematica all’INPS da parte dell’interessato, nei seguenti limiti e con le seguenti modalità:

  • il lavoratore disabile ha diritto a 2 ore giornaliere o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • coniuge, convivente, parenti e affini entro il 2° grado del disabile hanno diritto a 3 giorni al mese.
  • I genitori del figlio disabile:

– fino all’età di 3 anni, possono chiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale per un periodo complessivo (compreso il congedo ordinario) non superiore a 3 anni (da fruire entro il 12° anno di età), 2 ore di permesso giornaliero o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;

– dai 3 ai 12 anni di età del figlio, i genitori possono ottenere il prolungamento del congedo parentale (nei limiti sopra citati) o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;

– per i figli di età superiore ai 12 anni, i genitori hanno diritto unicamente ai 3 giorni mensili.

Per la richiesta della Legge 104 bisogna presentare domanda all’INPS per il riconoscimento dell’handicap grave e poi fare richiesta sempre all’INPS e al datore di lavoro per ottenere i permessi e gli altri benefici della Legge 104 per se stessi o per l’assistenza del proprio familiare disabile grave.

La domanda può essere inviata all’INPS:

  • direttamente dall’interessato tramite i Servizi online per il cittadino, facendo l’accesso con il proprio PIN, oppure SPID o CNS;
  • tramite Contact Center INPS numero 803.164;
  • tramite patronato.

Il lavoratore che assiste un figlio o un familiare in condizione di handicap grave, ha diritto a tre giorni mensili di permessi retribuiti. Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta del lavoratore, ma può chiedere una programmazione delle assenze, nonché un preavviso nell’indicazione delle giornate di assenza dal lavoro, salvo ovviamente casi di urgenza.

I tre giorni devono necessariamente essere fruiti nel corso del mese, senza possibilità di riportare il residuo non fruito in mesi successivi. La legge 104 prevede anche la possibilità di fruire i tre giorni nella forma di permessi a ore. In tal caso i 3 giorni di permesso sono usati in modo frazionato, equivalendo a sei mezze giornate sempre nel corso dello stesso mese.

Per quanto riguarda la retribuzione, va detto che, anche se a tutti gli effetti durante questi tre giorni di permesso non vi è attività lavorativa e presenza presso il luogo di lavoro, permane il diritto a percepire la retribuzione.

L’importo corrispondente per i giorni di assenza è un’indennità a carico INPS pari all’intero ammontare della retribuzione. L’ indennità è anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS e recuperata tramite i conguagli contributivi da esporre attraverso procedura Uniemens.

Non è previsto, fatta eccezione per i casi fissati dalla legge, che al pagamento  provveda direttamente l’INPS. Permanendo il diritto alla retribuzione, i periodi di assenza per fruire di permessi o congedi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie e alla tredicesima mensilità.

Francesco Martini