Retribuzione professionale docenti e Compenso individuale accessorio ATA – La Cassazione dice sì

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa a favore di docenti e ATA che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie.


In particolar modo  la Cassazione ha confermato definitivamente il diritto alla Retribuzione professionale  e al Compenso individuale accessorio per i docenti e gli ATA che negli ultimi 5 anni hanno svolto supplenze brevi e saltuarie ovvero: 

  • Assegno mensile dal valore di 164,00 euro fino a 257,50 euro per i docenti;
  • Assegno mensile da 58,50 fino a 64,50 euro per gli ATA.

Con la sentenza n. 31149/19 la  Cassazione ha sancito il diritto dei lavoratori a tempo determinato al riconoscimento dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con la stessa progressione riconosciuta ai docenti assunti a tempo indeterminato, in caso questa risulti più favorevole rispetto all’attuale normativa interna.

Hanno allora diritto agli scatti stipendiali pre-ruolo  tutti i lavoratoti che hanno un servizio a tempo determinato tale da rientrare in una nuova fascia stipendiale.

La Cassazione ha anche sancito l’illegittimità di quanto riportato nel CCNL del Comparto Scuola del 04/08/2011 art. 2, , riconoscendo anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1 settembre 2011, l’applicazione della clausola di salvaguardia che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni invece dell’attuale applicazione che ha considerato per tali docenti il solo gradone 0-8.

Hanno diritto al recupero degli incrementi stipendiali non riconosciuti (43,5 euro fino a 99,01 euro mensili per gli anni compresi dal terzo all’ottavo anno di ruolo) i docenti nella suddetta condizione.

La Cassazione ha riconosciuto  integralmente il servizio scolastico svolto, quando la fictio della equiparazione ad anno pieno dei servizi superiori ai 180 gg. (art. 489 del TU. n. 297/94) non sia sufficiente a compensare la perdita derivante dal mancato computo del servizio effettivamente svolto ed eccedente i primi quattro anni.

È dunque facoltà di tutti i lavoratori precari che si trovano nelle suddette condizioni, ricorrere al Tribunale del Lavoro per vedere riconosciuti i propri diritti.

Francesco Martini