Approvazione del PEI: discordanza tra docenti e genitori, che succede?

In ogni istituzione scolastica esistono i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione degli alunni con disabilità.

La loro funzione si esplica nella realizzazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 5 della legge 104/92:

“All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documenta­zione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formula­zione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la col­laborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazio­ne di handicap e le possibilità di recupero, sia le ca­pacità possedute che devono essere sostenute, sol­lecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handi­cappata”.

Discordanze tra docenti e genitori per l’approvazione del PEI

In sede di convocazione del GLO per determinare l’approvazione del PEI, può accadere che ci siano delle discordanze tra docenti e genitori, in questi casi bisogna ricordare che il GLO è un organo collegiale, e delibera a maggioranza come in tutti gli organi collegiali anche sul PEI. Per cui nel caso in cui qualcuno dovesse essere contrario al voto della maggioranza, pur non firmando il PEI, dovrà ad ogni modo sottostare a quanto deliberato.

La norma stabilisce che la stesura del PEI avvenga in maniera collegiale e sia affidata al Consiglio di classe, agli operatori dell’ASL che hanno in carico l’alunno con disabilità e ai genitori che lo condividono e lo sottoscrivono congiuntamente alle altre figure coinvolte (art. 5 DPR 24 febbraio 1994).