La Cassazione risolve il dogma dell’irripetibilità degli assegni di separazione e divorzio

Una sentenza molto attesa che chiarisce una questione controversa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32914 dell’08 Novembre 2022, chiarisce se le somme pagate all’ex coniuge debbano o meno essere restituite quando il provvedimento originario (cautelare o di merito) viene successivamente modificato.

Fino ad oggi dichiara il legale sannita Egidio Lizza, che ha ottenuto il risultato dinanzi agli Ermellini – si riteneva che la restituzione non dovesse praticamente mai esserci, ma le Sezioni Unite con questa pronuncia cambiano radicalmente rotta, stabilendo che la ripetibilità sia la regola e definendo quali sono i casi, limitatissimi, in cui la restituzione non è dovuta.
 
Cade, dunque, il dogma della irripetibilità delle somme versate a titolo di assegno di separazione e divorzile, una volta che sia decretata l’illegittimità dell’originario provvedimento, rimanendo preclusa la “condictio indebiti”, ovvero l’azione giudiziale volta alla restituzione, in circoscritte ipotesi.
 
Tali ipotesi residuali continua l’avvocato Lizza – ricorrono solo quando l’assegno abbia ad oggetto somme di modesta entità, idonee a far fronte alle strette esigenze di vita, e sempre che si verta in ipotesi di mera riduzione dell’assegno, oppure, nel caso di sua successiva esclusione, quando ciò non consegua ad una mancanza ab initio del diritto al contributo, ma sia frutto del mutamento delle condizioni economiche del soggetto obbligato.
 
Nei restanti casi, gli importi versati in esecuzione di un provvedimento poi modificato resteranno sempre e comunque ripetibili da chi li abbia corrisposti.
 
Il testo completo della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: SS.UU. 32914-2022